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    Codice penale/Libro II/Titolo X

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    - Art. 545 Aborto di donna non consenziente Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il consenso di lei, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 546 Aborto di donna consenziente Chiunque cagiona l'aborto di una donna, col consenso di lei, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La stessa pena si applica alla donna che ha consentito all'aborto. Si applica la disposizione dell'articolo precedente: 1) se la donna è minore degli anni quattordici, o, comunque, non ha capacità d'intendere o di volere; 2) se il consenso è estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero è carpito con inganno. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 547 Aborto procuratosi dalla donna La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 548 Istigazione all'aborto Chiunque fuori dei casi di concorso nel reato preveduto dall'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole mezzi idonei, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 549 Morte o lesione della donna Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni. Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva una lesione personale, è della reclusione da tre a otto anni. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 550 Atti abortivi su donna ritenuta incinta Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto, o comunque commette su lei atti diretti a questo scopo, soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584. Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 551 Causa di onore Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 545, 546, 547, 548, 549 e 550 è commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, le pene ivi stabilite sono diminuite dalla metà ai due terzi. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 552 Procurata impotenza alla procreazione Chiunque compie, su persona dell'uno o dell'altro sesso, col consenso di questa, atti diretti a renderla impotente alla procreazione è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquantamila a duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi ha consentito al compimento di tali atti sulla propria persona. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione. Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 554 Contagio di sifilide e di blenorragia Chiunque, essendo affetto da sifilide e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di contagio, è punito, se il contagio avviene, con la reclusione da uno a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi, essendo affetto da blenorragia e occultando tale suo stato, compie su taluno gli atti preveduti dalla disposizione precedente, se il contagio avviene e da esso deriva una lesione personale gravissima. In ambedue i casi il colpevole è punito a querela della persona offesa. Se il colpevole ha agito a fine di cagionare il contagio, si applicano le disposizioni degli articoli 583, 584 e 585. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194. - Art. 555 Circostanza aggravante e pena accessoria Se il colpevole di uno dei delitti preveduti dall'articolo 545, dalla prima parte e dal secondo capoverso dell'articolo 546, dagli articoli 548, 549, 550, dalla prima parte dell'articolo 552 e dall'art. 553 è persona che esercita una professione sanitaria, la pena è aumentata. Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione sanitaria è perpetua. (1) (1) Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 22 maggio 1978, n. 194.

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